| Pet Therapy: Cosa dice la legge? |
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Con il Decreto Legislativo 6 febbraio 2003, è stata riconosciuta ufficialmente la cosiddetta "Pet Therapy" all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.
Tale Decreto non rappresenta solo un importante riconoscimento del valore terapeutico dell'animale, peraltro già noto da tempo ed all'interno di programmi ben definiti, ma consente di superare anche numerosi vincoli pratici e pregiudizi che impedivano il loro accesso in ospedali, istituti e case di riposo. Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapyPUGLIA, APPROVATA LEGGE SULLA PET THERAPY La Pet therapy è legge regionale in Puglia. Il Consiglio Regionale ha approvato in maggio 2008 la proposta di legge Lomelo "Norme in materia di terapie e attività assistita dagli animali". In una nota, Pina Marmo consigliere del PD, ribadisce l'importanza dell'intervento normativo che "riconosce ufficialmente la validità dell'impiego di quegli animali che sono specificamente addestrati per aiutare le persone a superare limiti e disabilità. Allo stesso tempo la legge promuove lo sviluppo di programmi per addestrare tali animali e assicura che la conoscenza della loro capacità sia inclusa nell'insegnamento base delle professioni sanitarie e sociali". La consigliere Marmo sottolinea che "il rapporto uomo-animale, affettivo ed emozionale, è in grado di arrecare benefici emotivi e psicologici, dal momento che il legame che si viene a creare tra uomo e animale può, almeno in parte, compensare la mancanza eventuale di quello interumano, e, comunque, favorire lo sviluppo di legami di attaccamento basati sulla fiducia, che potranno, in seguito, essere anche trasferiti ad altri individui". La legge, facendo riferimento, nell'articolo 4, alla certificazione della coppia operatore-animale secondo i principi di Carta Modena 2002, - unico documento sottolineano in Regione- in tema di pet therapy sottoscritto dal Ministero della Sanità e, in Puglia dalla ASL BA, che pone le linee guida per garantire elevati standard di qualità. Sette articoli che, oltre a definire ciò che si intende come Terapie e Attività Assistite degli Animali (art.2), individua (art.3) le strutture nelle quali sarà possibile svolgere la Pet Therapy (ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite etc. etc), sancisce (art. 4) i principi in base ai quali possono essere scelti gli animali ed essere così ammessi ai programmi di Terapie Assistite e definisce i criteri per la composizione della commissione che avrà la funzione di controllo e di monitoraggio delle attività. "La motivazione profonda della proposta di legge - ha concluso il presidente della terza commissione consiliare Dino Marino - è quella di stabilire dei principi di corretta fruizione della relazioni tra uomo/animale. Con l'approvazione della pdl, si potrà contrastare anche l'assoluto spontaneismo oggi vigente che non permette di intervenire nel merito in alcun momento della filiera, con il rischio di gravi danni a carico dei pazienti e degli animali. È necessario dunque passare da una fase pioneristica, priva di qualsiasi indicatore di qualità e controllo, ad una fase matura di ricerca e applicazione che ponga al centro i parametri di qualità totale". Legge Regionale Puglia Pet-Therapy |























