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NO ALL’ABBANDONO È la campagna che OIPA PUGLIA ripropone per questa estate attraverso locandine, manifesti e appelli . Inclemente come il sole cocente dell’estate, riappare questo abominio. Non esiste alcuna attenuante o giustificazione per questo atto che è di una crudeltà spietata e che oltre a determinare l’aumento del randagismo e di sofferenze per i pet, causa numerosi incidenti stradali in cui sono gli uomini a perdere la vita. Ricordiamo che ci sono vari siti internet che possono suggerirci località turistiche che accettano i nostri compagni a quattro zampe. L’Oipa, è consapevole che una campagna di sensibilizzazione a non abbandonare gli animali ha molti limiti; ritiene che sarebbero sicuramente piu’ efficaci , in questa prevenzione, scelte e provvedimenti mirati a rendere meno difficile gli spostamenti delle persone che scelgono di muoversi con un pet. Infatti, l’Oipa sta cercando di sensibilizzare ulteriormente gli imprenditori del turismo estivo e le organizzazioni che di questo si interessano affinché sempre piu’ frequentemente possano permettere l’accesso dei turisti e dei loro amici nei campeggi, agriturismo, alberghi, spiagge, bar e quant’altro. E’ auspicabile che anche le Amministrazioni , a vari livelli, insistano su questo punto attraverso Ordinanze e/o incentivi. Non solo è un questione etica quella di non emarginare i possessori di cani ma c’è anche un risvolto economico in quanto, l’elevato numero di turisti anche stranieri che si sposta in compagnia del proprio pet, è obbligato ad andare in zone dove questo è permesso, quindi piu’ facilmente in zone del centro nord, piuttosto che della Puglia con un pesante ritorno economico di questa scelta per le nostre strutture ricettive. BUONE VACANZE
Ricordiamo leggi e sanzioni penali e pecuniarie relative a questo gravissimo reato, Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Legge 189 del 20 luglio 2004 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
La legge 189/2004 apporta modifiche al codice penale In particolare sono disciplinati i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali. Inoltre l'articolo 727 del codice penale è stato sostituito con il seguente: (Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
La Delegata Oipa Puglia Rosa Camerino
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